La limitazione nella vendita dei biglietti
Eccoci ad un nuovo capitolo della rubrica curata dall’Avv. Antonio Costa Barbè. Questa volta analizzeremo un tema da sempre “caro” a tutte le tifoserie d’Italia: la limitazione nella vendita dei tagliandi per le partite in trasferta. Un argomento che, assieme alla contestatissima Tessera del Tifoso, viene vista (giustamente) come un ostacolo nel riportare gente agli stadi.
redazione vanovarava.it
Tristemente noto è il fenomeno della violenza negli stadi, al punto da coinvolgere le disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza e comportare l’adozione di apposite misure da parte delle autorità in essa competenti. In primis, ricordiamo l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Organo di consulenza tecnico-amministrativa, istituito presso il Ministero dell'Interno italiano, allo scopo di attuare le disposizioni e le misure organizzative, di prevenzione e contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive. Creato nel 1999 da un accordo tra Ministero dell’Interno e Ministero per le attività culturali, è stato regolamentato dalla legge n. 210 del 17/10/2005.
I compiti dell'Osservatorio sono:
- monitorare i fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e lo stato di sicurezza degli impianti sportivi;
- esaminare le problematiche relative alle manifestazioni in programma e stabilire i livelli di rischio delle manifestazioni;
- approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
- promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
- definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
- pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
L'Osservatorio ha anche introdotto una “scala di rischi”: un “termometro” di valutazione delle partite secondo un rischio da 0 a 3 in base a parametri quali l'impianto sportivo, i rapporti tra le tifoserie, i precedenti, l'importanza sportiva della gara. Dopo l'emanazione del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, ad esempio, in notturna si disputano esclusivamente le partite a rischio 0.
A tale istituzione si affianca quindi il CASMS, comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, sorto il 15 agosto 2008 con decreto del Ministero dell’Interno, anch’esso volto a limitare il crescente fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive ed in particolar modo negli stadi di calcio.
Questo comitato, facente parte del Dipartimento di pubblica sicurezza, ha il compito di analizzare e valutare le notizie di particolare rilievo sul fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive pervenute al Dipartimento, per consentire allo stesso l’adozione delle necessarie misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso la diramazione alle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle informazioni utili e delle direttive necessarie, con particolare riferimento alle gare ad alto rischio, frange delle tifoserie più violente, gravi fenomeni di intolleranza, devianza o violenza in ambito sportivo. Il Casms si occupa quindi di studiare e valutare eventuali pericoli derivanti da future manifestazioni sportive, valutando possibili contromisure ed operando con il fine di diminuire i rischi, ma ha anche funzione decisionale su eventuali sanzioni da applicare nei confronti di tifosi o tifoserie considerate violente.
Ovviamente entrambe tali istituzioni sono comunque soggette all’autorità del Ministro dell’Interno, in quanto massima Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, il quale adotta i provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordina i compiti e le attività delle Forze di Polizia.
Uno degli strumenti all’uopo utilizzati è l’apposizione di limitazione alla vendita dei biglietti per le partite.
Già con la direttiva del 14/08/2009 del Ministero dell’Interno, infatti, si stabiliva che a decorrere dal 01/01/2010 le società potessero vendere o cedere a qualsiasi titolo i tagliandi riservati ai settori ospiti esclusivamente ai possessori della “Tessera del Tifoso”.
Quindi i singoli Prefetti, quali autorità provinciali di pubblica sicurezza, territorialmente competenti, ne determinano le specifiche modalità operative. Il Prefetto assume infatti la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia così come previsto dall’art. 13 della legge 121/81.
Secondo, quindi, la classificazione di rischio della partita, sarà suo compito disporre le misure ritenute più opportune, quali:
- biglietto intestato TASSATIVAMENTE allo stesso titolare dell’abbonamento o della ricevuta della richiesta Tessera del Tifoso presentati;
- immodificabilità del nominativo;
- obbligo di esibizione della tessera o del titolo sostitutivo (abbonamento, o anche la ricevuta della richiesta Tessera del Tifoso) unitamente al biglietto e al documento di riconoscimento al momento dell’accesso allo stadio;
- possibilità di disporre eventuali ulteriori limitazioni alla vendita di biglietti anche di altri settori dello stadio, i cui titolari sono residenti nella regione di provenienza della squadra ospite.
Così a titolo esemplificativo, ricordiamo le numerose limitazioni alla vendita di biglietti da parte dei Prefetti di Agrigento, Firenze, Reggio Emilia, Milano, in occasione di incontri particolarmente a rischio:
- il Prefetto di Agrigento, in occasione dell’incontro di calcio tra l’Akragas e il Kamarat, del 9 febbraio u.s. allo stadio “Esseneto”, ordinò la riserva di vendita dei biglietti ai soli residenti nel comune di Agrigento. La decisione fu assunta sulla base delle informazioni fornite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, secondo le quali, per detto incontro di calcio, era stata ravvisata l’esigenza di adottare specifiche prescrizioni per gli elevati profili di rischio dovuti all’accesa rivalità tra le opposte tifoserie.
Parimenti per la gara (unica) di TIM CUP 2012/2013 (quarti di finale) ACF FIORENTINA-AS ROMA, fissata dalla Lega Serie A il 16 gennaio u.s. presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, relativamente ai posti destinati ai sostenitori della squadra ospite (“settore ospiti” e/o altre zone dello stadio) fu previsto il divieto di vendita ai residenti nella Regione Lazio, con deroga ai soli possessori della “Tessera del Tifoso”. L’acquisto dei suddetti tagliandi fu consentito esclusivamente previa presentazione della Tessera “AS ROMA CLUB PRIVILEGE” in originale, unitamente al documento d’identità.
Avv. Antonio Costa Barbé
(con la preziosa collaborazione di Monica Guastmacchia)