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DASPO: tutto ciò che c’è da sapere 2a parte

Di redazione vanovarava.it

Come anticipato, ecco la seconda parte del nostro editoriale alla conoscenza del DASPO, curata dall’Avv. Antonio Costa Barbè, legale molto conosciuto ed affermato in Novara. Questa volta analizzeremo i soggetti che possono essere “colpiti” da questo discusso provvedimento e le motivazioni previste dalla Giustizia italiana in merito.

redazione vanovarava.it

Il DASPO (o anche altrimenti detto “diffida”), è una misura preventiva atipica introdotta, per la prima volta dalla L. n. 401/1989; provvedimento poi esteso con la L. n. 210/2005 anche alle manifestazioni calcistiche disputate all’estero. Il DASPO è tra i provvedimenti amministrativi incidenti sulla libertà di circolazione. Infatti il Questore può disporre (nei confronti di soggetti che versino in situazioni di sintomatica pericolosità) il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive specificatamente indicate; nonché la possibilità di emanare delle disposizioni ancor più restrittive inerenti divieti di accesso nelle aree adiacenti o comunque interessate dallo svolgimento delle manifestazioni sportive (es. divieto di accesso nelle aree di transito, nelle aree di sosta, nelle aree adibite al trasporto ed interessate da tifosi ecc.). Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono fuori dal territorio nazionale ed irrogato dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’UE.

IL DASPO si applica nei confronti di:

1. chi risulta denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei seguenti reati: porto d’armi, o oggetti atti ad offendere, uso di caschi protettivi, o altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento, esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti, lancio di oggetti idonei ad arrecare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici;

2. chi ha preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, o indotto alla violenza.

IL DASPO può essere comminato ne confronti di soggetti minorenni, che abbiano, però, almeno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Per la Corte Costituzionale sent. 4.12.2002 n. 512 il DASPO non necessita di una sentenza di condanna, perché, essendo una misura preventiva, può essere anche in attesa di processo e poi successivamente revocata in caso di assoluzione.

Infine il Consiglio di Stato, sent. 23.12.2011 n. 6808 ha stabilito che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico (es. condotte che agevolino allarme e pericolo).

Il divieto di accesso negli stadi non richiede, pertanto, un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta severa dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.

Il DASPO può essere accompagnato dalla sanzione dell’obbligo di firma nell’ufficio o comando di polizia competente, nel corso della giornata in cui si svolge la partita (sia in casa che in trasferta). Purtroppo l’estrema lentezza della giustizia italiana, rende concreto il pericolo che, in attesa del processo, il soggetto diffidato sconti (di fatto) tutto il DASPO.

Al cittadino attinto da DASPO, infine, non può essere negata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa: il Questore, all’atto di emanazione del provvedimento, dovrà per questo (pena la sua illegittimità) “tenere conto dell’attività lavorativa dell’invitato”.

La competenza territoriale è del Questore della provincia ove si è svolta la competizione agonistica e dove sono occorsi gli episodi incriminati.

Avv. Antonio Costa Barbé

 


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