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Calcio in TV dall’estero? Ancora tanti dubbi

Eccoci giunti ad un nuovo capitolo della rubrica curata dall’Avv. Antonio Costa Barbè, legale molto conosciuto ed affermato in Novara, sulle tematiche legali relative al mondo del calcio. In esame, questa volta, un argomento molto caro a tutti i tifosi, in quanto da anni al centro di animate discussioni che hanno fornito pareri discordanti fra loro: la trasmissione a pagamento delle partite in TV, tramite segnale criptato da un’emittente estera.

redazione vanovarava.it

La Corte di giustizia dell'Unione europea, quasi due anni addietro (sentenza 04.10.2011 n° C-403/08), ha bocciato l'esistenza di limiti territoriali per la trasmissione TV degli incontri di calcio. Infatti, si legge nella sentenza: “Un sistema di licenze per la ricetrasmissione degli incontri di calcio, che riconosce agli enti di radiodiffusione un'esclusiva territoriale per Stato membro e che vieta ai telespettatori di seguire tali trasmissioni con una scheda di decodificazione in altri Stati membri, è contrario al diritto dell'Unione”.

La Corte aveva respinto il ricorso della Football Association Premier League (Fapl) inglese, contro i pub che utilizzano schede greche per la trasmissione delle partite. Una battaglia giudiziaria portata avanti e vinta dalla signora Karen Murphy, proprietaria di un pub.

La Fapl, si legge in una nota diramata allora dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, gestisce il principale campionato di calcio professionistico in Inghilterra e commercializza i diritti di diffusione televisiva degli incontri del campionato riconoscendo agli enti di radiodiffusione, sulla base di una procedura di gara aperta, il diritto esclusivo di diffusione in diretta degli incontri della Premier League su base territoriale. Considerato che la base territoriale corrisponde, di regola, ad un solo Stato membro, i telespettatori possono seguire unicamente gli incontri trasmessi dagli enti di radiodiffusione stabiliti nello Stato membro in cui risiedono.

Proprio per proteggere questa esclusiva territoriale e impedire al pubblico la ricezione delle trasmissioni al di fuori dello Stato membro interessato, ogni ente di radiodiffusione si impegnava, nel contratto di licenza concluso con la Fapl, a criptare il proprio segnale satellitare e a trasmetterlo, così criptato, via satellite ai soli abbonati del territorio attribuitogli. Dunque, il contratto di licenza vieterebbe agli enti di radiodiffusione, di fornire le schede di decodificazione a coloro che intendano seguire le loro trasmissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa.

Da qui le controversie nate quando, nel Regno Unito, alcuni bar e ristoranti hanno iniziato a usare, per poter vedere gli incontri della Premier League, schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti in Grecia.

La Fapl, ritenendo violata l'esclusiva dei diritti di diffusione televisiva, ha agito per via giudiziaria intraprendendo due cause. La High Court (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione.

Con la sentenza in esame la Corte ha rilevato che “Una normativa nazionale che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere, è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall'obiettivo di incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi”.

In ogni caso, la Corte di Giustizia europea non risolve le controversie nazionali. Spetta infatti al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

La situazione rimane dunque aperta ad ulteriori sviluppi giuridici.

Avv. Antonio Costa Barbé

 


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